FAQ - domande frequenti nautica

Posso condurre una unità nautica senza la patente nautica quando prevista dalla legge ?

È possibile condurre una unità senza la patente nautica, ma è richiesta la presenza a bordo di persona in possesso di patente nautica che assume la figura di comandante – responsabile dell'unità e che si assume ogni attribuzione inerente la navigazione.

 

Patente nautica estera - I cittadini stranieri possono comandare unità da diporto in acque territoriali italiane ?

Il comando di unità da diporto da parte di cittadini stranieri in acque territoriali italiane è disciplinato dall’art. 34 del DM 29 luglio 2008, n. 146. In particolare gli stranieri in possesso di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente al titolo di abilitazione dallo Stato di appartenenza possono comandare, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri italiani e natanti, per il Ceresio e Verbano muniti di contrassegno – targa, entro i limiti dell’abilitazione​.

 

Sono in possesso di un natante, quante persone posso trasportare ?​

Per i laghi Ceresio e Verbano , quelle indicate dal LIBRETTO DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO NAUTICO di cui alla L.19/1997.

A titolo informativo i natanti non marcati CE ai sensi dell’art. 60 del Decreto Ministeriale 146/08  privi di certificato di omologazione possono trasportare:

  • 3 persone fino a 3,50 m di lunghezza 
  • 4 persone da 3,51 a 4,50 m 
  • 5 persone da 4,51 a 6,00 m 
  • 6 persone da 6,01 a 7,50 m 
  • 7 persone da 7,51 a 8,50 m 
  • 9​ persone oltre 8,50 m​​ fino a 10m

 

Le unità a vela SENZA PROPULSIONE (sia essa termica, elettrica o eolica) fra i 2,5 mt e i 10 mt devono essere obbligate all’ iscrizione nell’ elenco nautico L. 19/1987 detenuto dalla Autorità di Bacino?

Premesso che:

  • L’art 73 sezione 3.2 del Regolamento della Convenzione specifica le “indicazioni che devono figurare sulle Licenze o sui documenti dei contrassegni “fra questi risulta nel punto 1 f “tipo, marca e potenza del motore”.
  • L’ art 5 della Convenzione indica “per i natanti a motore “l’obbligo della assicurazione specificando che gli stati contraenti si impegnano a riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle rispettive compagnie assicurative.
  • L’art 7 del Regolamento stabilisce che se per un natante è prescritta una licenza (iscrizione e relativo contrassegno) questi documenti devono trovarsi a bordo.
  • L’art 1 del Regolamento specifica nelle lettere a,b,c:
  • il termine «natante» indica un battello, un’imbarcazione, un galleggiante mobile o un impianto destinato a spostarsi sull’acqua.
  • il termine «battello a motore» indica un natante a propulsione meccanica.
  • il termine «battello a vela» indica un natante concepito per la navigazione a vela.la legge n. 990/1969, seguita poi da successive modifiche ed integrazioni tra cui il Codice delle Assicurazioni private del 2005 ed infine la legge del 2003 sul riordino ed il rilancio della nautica prevede che tutte le unità da diporto, tender compresi, con la sola esclusione delle barche a remi e delle barche a vela senza motore ausiliario, debbono essere coperte da una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.) per i danni provocati a terzi. L'assicurazione di responsabilità civile è altresì obbligatoria per tutti i motori amovibili di qualsiasi tipo (benzina, diesel, 2 tempi, 4 tempi, elettrici, idrogetto, eolici ecc.) e di qualsiasi potenza dal momento che il vecchio limite di tre cavalli fiscali di esenzione dall'obbligo assicurativo è stato soppresso dalla legge di riforma della nautica da diporto (172/2003).

 

Per quanto indicato le unità a vela ricomprese fra i 2,5 mt ft e i 10 mt ft. non devono essere soggette ad un obbligo di iscrizione ed esporre i contrassegni. Si precisa che per la sola presenza di un motore ausiliario fuoribordo o entrobordo indipendentemente dalla potenza, dall’uso e dal suo tipo di propulsione (termico, elettrico o eolico) anche tali unità a vela dovranno essere contrassegnate e assicurate.

Le unità a vela ricomprese fra i 2,5 mt ft e i 10 mt. ft prive di motore fisso o ausiliario possono, a domanda, richiedere l’iscrizione e il rilascio dei contrassegni in concordanza con quanto previsto dall’art 27 comma 2 del Codice della Nautica da diporto.

 

I contrassegni C,P e V sono validi e riconosciuti su entrambi i laghi siano essi definitivi che turistici?

Si