Informazioni Noleggio

Recenti criticità in materia di noleggio di unità da diporto, imbarcazioni oltre dieci metri di lunghezza e natanti entro i dieci metri di lunghezza, conducono questa Autorità di Bacino ad avvalorare delle informazioni in materia.

Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 49 e' stato aggiunto l’ Art. 49-bis Noleggio occasionale 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. 2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. 3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto per il marittimo e all’Autorità di Bacino per le acque interne lombarde territorialmente competente, nonchè all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2.v L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Autorità competente comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilià o deducibilità' dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

Il Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223) Articolo 24 cita Uso commerciale delle unità da diporto. 1 Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso commerciale ai sensi dell'articolo 2 del codice, presenta all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione una domanda indicante l'attività che intende compiere e corredata da a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o società esercente le attività commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice, nonche' gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro; b) licenza di navigazione delle unità interessate. 2. In caso di mutamento dei soggetti indicati al comma 1, gli interessati presentano all'ufficio di iscrizione domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere. 3. Le imbarcazioni adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unità appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non e' consentito all'utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione.

Per i natanti (unità nautiche entro 10 mt ft) l’operatore commerciale è tenuto a presentare in via preliminare una “Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio” all’autorità della navigazione competente nel suo territorio ,per la Lombardia l’Autorità di Bacino, su modello specifico di cui al seguente link.

https://autoritabacinoceresio.it/menu/100043/modulistica-online 

Ai sensi del DM 1 settembre 2021 “Requisiti, formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne

 

A tale comunicazione vanno allegati i seguenti documenti:

  1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio in cui sia indicata l’attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d’acqua;
  2. elenco delle unità da impiegare, distinte per numero progressivo;
  3. copia della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d’uso del motore di tutte le unità da noleggiare;
  4. copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità, ove previsti;
  5. copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità;
  6. copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o noleggiare.
  7. Per il Verbano e per il Ceresio sarà rilasciata apposita targa -contrassegno – nel rispetto della Convenzione Internazionale.

L’attività di noleggio natanti, afferma il decreto, può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di cui sopra. Inoltre, è obbligatorio conservare tale documentazione sia nella sede dell’impresa, sia a bordo di ogni natante destinato al noleggio.

L’operatore commerciale è anche tenuto a comunicare, entro quindici giorni, ogni variazione all’elenco delle unità a noleggio, la cessazione dell’attività e “ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell’esercizio dell’attività”. In caso di mancato rispetto di tali adempimenti o di irregolarità verificate durante eventuali ispezioni, l’autorità marittima o della navigazione competente può inviare un provvedimento di diffida all’ulteriore esercizio dell’attività.

 

Si richiamano, inoltre, i divieti di utilizzo da parte delle unità da diporto dei pontili della navigazione pubblica e il rispetto della Convenzione internazionale Italo Svizzera per la Navigazione sul Ceresio e Verbano con particolare riferimento al divieto di antagonismo di privati alle Società Convenzionate dagli Stati con la corrispondenza che l’eventuale trasporto risponda specificatamente ad un’esigenza effettiva e previo accertamento che le imprese pubbliche di navigazione non subiscano una notevole concorrenza.

 

Infine si forniscono alcune celeri informazioni di natura speciale e non di competenza di questa Autorità L’Agenzia delle Entrate avvalora quanto indicato dalla normativa riguardo l’organizzazione lucrativa dei pacchetti turistici, considerando tali anche le gite di un giorno in barca organizzate da associazioni, amici, parrocchie e chiunque decida di “organizzare” un viaggio anche breve di una giornata. Per svolgere l’attività di organizzazione di tale viaggio è necessaria la licenza di agenzie di viaggio e turismo, (di cui all’art. 9, L. 17.5.1983, n. 217), che organizzano e vendono i pacchetti turistici (art. 2, D.Lgs. 17.3.1995, n. 111) costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse, dietro pagamento di un corrispettivo unitario. Tali regole valgono anche per gli organizzatori di giri turistici, cioè qualsiasi soggetto (associazione, ente pubblico o privato, ecc.) che pone in essere e mette a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici (secondo la definizione di cui al comma 1 del citato art. 74-ter, D.P.R. 633/1972), anche se realizzati nell’arco della stessa giornata (escursioni, visite con navigazione e simili), svolgendo quindi attività economiche lucrative equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile. Le attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici rientrano nell’applicazione del regime speciale IVA 74Ter,(comma 1 dell’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972), pertanto solo le agenzie di viaggi e turismo appaiono autorizzate ad emettere regolare fattura ed incassare per l’organizzazione di tali viaggi. Chi decida di assumere il ruolo “agenzia di viaggi e turismonell’organizzare anche solo gite nautiche senza una regolare licenza, dovrà tenere conto di tutte le criticità legali, penali e fiscali a cui andrà incontro e per le quali si suggerisce una verifica presso gli Enti citati e competenti.